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rigassificatore porto empedocle no del consiglio comunale agrigento

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IL METANODOTTO NEL CASO IN CUI L'IMPIANTO VENISSE REALIZZATO NON POTRA' ATTRAVERSARE IL TERRITORIO AGRIGENTINO


"NO" DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI AGRIGENTO
AL RIGASSIFICATORE
DI PORTO EMPEDOCLE


MA IL TAR HA GIA' BOCCIATO IL PROGETTO NEL SUO COMPLESSO
 

"No" del consiglio comunale di Agrigento al passaggio lungo il territorio agrigentino del metanodotto chew dovrebbe collegare il rigassificatore di Porto Empedocle alla rete regionale e nazionale  di trasporto del gas.

A pronunciarsi contro il metanodotto sono stati 14 consiglieri su 18, che si sono  espressi  su una richiesta di parere che era stata formulata dalla Regione siciliana  lo scorso 20 aprile, assegnando, per la pronuncia, 45 giorni al consiglio comunale.

C'era stata il tentativo di rinviare il punto l'ordine del giorno con il rischio, per come prevede la legge, che    trascorso infruttuosamente il termine assegnato al comune  il parere è  da  intendersi favorevolmente reso.
Il tutto  in presenza della  pronuncia del Tar Lazio  che ha di fatto già bocciato il progetto-rigassificatore per tutta una serie di irregolarità.

Ai margini della pronuncia del consiglio comunale si sta cercando di fare luce su una vicenda poco chiara.
L'interrogativo è questo: è vero che il comune dopo avere espresso un circostanziato parere contrario  contro il rigassificatore contenuto in alcune pagine, alla fine il tutto è stato condensato in poche righe?

Secondo quanto rilevato davanti al Tar Lazio  dall'avvocato  Arnaldo Faro era   stata la stessa Soprintendenza ad ammettere "che il tracciato del gasdotto  di collegamento, nella parte iniziale attraversa ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico  e lungo il corso del tracciato ricade in prossimità di aree d'interesse archeologico Tuttavia la Soprintendenza, aggiunge l'avv. Faro,  piuttosto che vietare l'opera si limita  a prescriverne  la schermatura con siepi, il trattamento cromatico ed il rivestimento in pietra.


IL PARERE E' STATO RESO AI SENSI DELL'ART. 7
DELLA L.R. 65/81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI


ARTICOLO 7


Procedura per l' esecuzione di opere di interesse statale o regionale non  coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici
 
      Qualora per esigenze di rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire  opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente  competenti in difformità  delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i  progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l' assetto territoriale,  possono essere autorizzati dall' Assessore regionale per il territorio e ambiente sentito il Consiglio regionale dell' urbanistica e i comuni  interessati, i quali sono tenuti a fornire il proprio avviso entro 30 giorni  dalla richiesta.
      Trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato l' avviso è  da  intendersi favorevolmente reso.   Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere  pubbliche non prevedibili negli strumenti urbanistici.
      Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli  strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e  ai piani territoriali di coordinamento.
     Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni interessati e pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


 
 
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